Art. 63 - Informazione successiva

1. Ciascun Ente fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l’organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e l’estinzione dei rapporti di lavoro del personale, l’ambiente di lavoro, l’attuazione delle iniziative relative agli interventi socio-assistenziali in favore del personale e in generale sulle misure di attuazione nelle materie oggetto di informazione preventiva, ferma restando la tutela della riservatezza.

2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente dell’esigenza di continuità dell’azione amministrativa.

3. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’Ente consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli, gli Enti provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.