Art. 66 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

1. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi decentrati per i dirigenti sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti.

2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza dei contratti decentrati, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni conflittuali.

3. Gli Enti provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 15 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2 comma 2, nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 68, per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.

5. I contratti decentrati si attuano entro 30 giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma, del D.lgs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati.