Art. 67 - Materie di contrattazione
1. La contrattazione decentrata si svolge, a livello nazionale di Ente, sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146/90, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
b) linee di indirizzo generale per l’attività di formazione e aggiornamento del personale ;
c) programmi di interventi in materia di pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni contrattuali vigenti;
d) criteri generali per la istituzione e gestione degli interventi socio-assistenziali per il personale;
e) mobilità del personale nel quadro della disciplina prevista dall’art. 35, comma 8, del D. Lgs. 29/93;
f) criteri generali per l’applicazione delle norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. Lgs. 626/94, e nei limiti stabiliti dagli accordi quadro relativi all’attuazione dello stesso decreto.
2. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.