Art. 70 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono
costituite:
- dalle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei
protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e
16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando l’applicazione dell’art.
19 della Legge 300/70 per le Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo
costitutivo delle medesime rappresentanze unitarie;
- dalle rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell’art. 19 della
legge n. 300/70, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai
protocolli di cui alla lettera a), ovvero in caso di non ancora avvenuta
costituzione delle R.S.U..
2. Il dirigente amministrativo, ricercatore o tecnologo,
eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1, non
può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’Ente.
3. Le parti si impegnano ad integrare il presente CCNL prevedendo forme di
trasferimento elettronico dell’informazione sindacale all’interno degli
Enti.