Art. 70 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono costituite:

  1. dalle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando l’applicazione dell’art. 19 della Legge 300/70 per le Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo costitutivo delle medesime rappresentanze unitarie;
  2. dalle rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/70, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a), ovvero in caso di non ancora avvenuta costituzione delle R.S.U..

2. Il dirigente amministrativo, ricercatore o tecnologo, eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1, non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’Ente.

3. Le parti si impegnano ad integrare il presente CCNL prevedendo forme di trasferimento elettronico dell’informazione sindacale all’interno degli Enti.