Art. 71 - Contributi sindacali

1. Il personale ha la facoltà di rilasciare delega, per iscritto, a favore dell’organizzazione sindacale da esso prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio a pagamento dei contributi sindacali.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il personale può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1. La revoca va comunicata all’Ente di appartenenza ed all’Organizzazione Sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione.

4. Le trattenute devono essere operate dai singoli Enti sulle retribuzioni del personale in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni Sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Ente.

5. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.