Art. 73 - Responsabilità civile e patrocinio legale

1. Gli Enti assumono iniziative per la copertura assicurativa collettiva del personale del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dagli Enti, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, secondo modalità oggetto di contrattazione decentrata, mediante utilizzo e nei limiti delle risorse destinate a iniziative analoghe a favore del personale.

2. Nelle more della realizzazione della copertura assicurativa di cui al comma 1, gli Enti rimborsano le spese di patrocinio legale nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 18 del D.L. 67/1997 convertito in legge 135/97.