Art. 74 - Benefici di natura assistenziale e sociale
1. Le parti si danno atto che gli interventi legislativi in materia di interesse legale hanno prodotto effetti sulla normativa contrattuale vigente in tema di concessione ai dipendenti di mutui edilizi agevolati nonchè di piccoli prestiti, modificando parzialmente lo scopo delle disposizioni contrattuali. Al fine di contemperare le esigenze di Dirigenti, Ricercatori e tecnologi, e degli enti interessati, le parti convengono sulla necessità che gli Enti stessi rivedano, entro i limiti delle disponibilità all’uopo previste, le determinazioni adottate nella specifica materia, al fine di ripristinare il carattere effettivamente agevolato del tasso.
2. I principi informatori relativi alla disciplina degli interventi, già previsti dall’art. 24 del DPR 171/1991, e la relativa misura saranno definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, nell’ambito dell’importo massimo dell’1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione.