Art. 79 - Norma finale

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le normative vigenti. Le parti si riservano di intervenire su tali materie con successivi accordi. In particolare le parti si impegnano a definire i seguenti istituti:

- rapporto di lavoro a tempo parziale;

- rapporto di lavoro a tempo determinato;

- contratto di formazione lavoro;

- tirocinio;

- accordi di mobilità ai sensi dell’art. 35, comma 8, D. Lgs. 29/93.

2. L’integrazione al presente contratto, derivante dal precedente comma 1, nonchè da ogni altra intesa prevista dal contratto medesimo non possono comportare costi aggiuntivi, nè altri oneri a carico delle parti.

3. Al personale che usufruisce dei distacchi di cui all’art. 2 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, compete:

a) se dirigente la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco o altra di par valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco;

b) se ricercatore o tecnologo, la progressione professionale che verrà definita dal CCNL del biennio 1996/1997 in sostituzione della progressione economica abolita dall’art. 56.