Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale é richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
tipologia del rapporto di lavoro;
data di inizio del rapporto di lavoro;
livello e profilo di assunzione, corrispondenti mansioni e livello retributivo iniziale;
durata del periodo di prova;
sede di prima destinazione;
termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' , in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi all'art. 14, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 14.
5. L'Ente , prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso.
Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 8 di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.Lgs.29 del 1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Ente comunica di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Nelle ipotesi nelle quali è prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonchè della corrispondente retribuzione.