Art. 15 - Assunzioni a tempo determinato
1. (Comma escluso)*
2. Nei casi di cui alle lettera a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare. Gli Enti non possono trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. Oltre alle assunzioni di cui al comma 1, gli Enti possono effettuare assunzioni a tempo determinato, per una durata, comunque, non superiore a 5 anni, e limitatamente a un contingente massimo pari al 20%* della dotazione organica complessiva dell'Ente relativa ai livelli dal X al IV, comprensivo delle assunzioni già avvenute, ai sensi dell'art. 36 della legge 75/70 e dell'art. 23 del D.P.R. 171/91, fino alla data di stipulazione del presente contratto
a) di personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 29/93, in relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi;
b) di personale tecnico riconosciuto di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per attività di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse;
*Con deliberazione n. 123/96, la Corte dei conti ha ammesso a visto il Provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996, di autorizzazione alla sottoscrizione ad eccezione delle parti che si riferiscono all'art. 15, comma 1, nonchè all'elevazione fino al limite del 20% disposta dal comma 4 del medesimo articolo.......
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 non potrà in nessun caso essere prorogato per un periodo superiore ai 5 anni complessivi. La presente disposizione produce effetti per le assunzioni effettuate dopo la stipulazione del presente contratto.
6. La spesa per il personale di cui al comma 4, compresa quella per il trattamento fondamentale ed accessorio, potrà essere a carico dei bilanci ordinari degli Enti, entro il limite massimo della metà del contingente di cui al medesimo comma 4, e per il residuo contingente dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi. Sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con Istituzioni comunitarie ed internazionali di cui al comma 27, dell'art. 5, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con imprese.
7. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 12 e 13. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 12, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 12;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 9, comma 3.
d) in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 4, per una durata pari almeno ad un anno, si applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 7, 9 e 10.
NOTA CONGIUNTA A VERBALE
In relazione alle clausole già definite in sede contrattuale (art. 15, commi 1 e 4) e che hanno formato oggetto di revisione da parte della Corte dei Conti, le parti evidenziano la necessità che quanto già concordato formi oggetto di idonee iniziative allo scopo di addivenire con urgenza a soluzioni che tengano conto delle originarie convergenze contrattuali.
A tale scopo le parti si impegnano a riaprire immediatamente le trattative per completare la disciplina del contratto a termine.