Art. 27 - Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata

1. Il sistema di contrattazione collettiva č strutturato su due livelli:

a) il contratto collettivo nazionale di comparto;

b) il contratto collettivo decentrato a livello nazionale di Ente, e a livello locale.

2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 3 e 4, in conformitā ai criteri ed alle procedure indicati nell'art. 26, garantendo il rispetto delle disponibilitā economiche fissate a livello nazionale .

3. La contrattazione decentrata si svolge, a livello nazionale di Ente, sulle seguenti materie:

a) criteri generali previsti per la determinazione della percentuale di personale, nonchč l'individuazione del parametro, previsti al comma 4 dell'art. 45.

b) quota di risorse e criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attivitā particolarmente disagiate, pericolose o dannose, o che comportino specifiche responsabilitā.

c) obiettivi, indirizzi e programmi di massima dell'attivitā di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;

d) definizione dei criteri generali di prioritā per il trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso Ente, limitatamente agli Enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero con pių sedi periferiche autonome in comuni diversi.

e) implicazioni in ordine alla qualitā del lavoro ed alla professionalitā dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi;

f) criteri generali per la istituzione e gestione delle attivitā socio-assistenziali per il personale.

g) le misure dirette a favorire le pari opportunitā nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge 125/91.

h) adattamento alle esigenze specifiche degli Enti delle tipologie di orario definite all'art. 5, comma 3 con esclusione dell'articolazione degli orari oggetto di esame ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a);

i) criteri di prioritā per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

l) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attivitā connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario previsto dall'art. 43, comma 2, lettera a).

m) criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 43 comma 2 lettera a) tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti.

4. Il livello locale di contrattazione, che č in ogni caso unico, riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione decentrata a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione nazionale, sulle seguenti distinte materie:

a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;

b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalitā, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonchč per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivitā dei dipendenti disabili.

5. I contratti decentrati non possono comportare, nč direttamente nč indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.