Art. 29 – Informazione
1. Ciascun Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 35 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d. Lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, gli Enti forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di organizzazione degli uffici e della mobilità del personale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) bilancio preventivo e consuntivo;
h) previsione di compartecipazioni associative e/o consortili e affidamento all'esterno di servizi correlato all'introduzione di nuove tecnologie.
i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione degli Enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
l) programmi di formazione ed aggiornamento;
m) verifica dei risultati dei sistemi di produttività collettiva di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c);
n) andamento delle attività derivanti da contratti e convenzioni, di cui all'art. 28, comma 4, del DPR 568/87, compresi gli eventuali proventi al personale ivi direttamente impegnato.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto il contenuto dei provvedimenti adottati ed i relativi risultati:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro, laddove previsti;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- ripartizione complessiva delle ore di lavoro straordinario e relative attività;
- ripartizione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale ed ai sensi dell'art. 45.
- verifica dell'introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione degli Enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale.
- attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale gli Enti forniscono tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti saranno inviate entro 15 giorni dalla loro adozione alle OO.SS., corredate dei conti e delle rispettive relazioni.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, gli Enti provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.