Art. 32 - Pari opportunitą

1. Sono confermati i Comitati per le pari opportunitą gią insediati presso gli Enti, ai sensi dell'art. 5 del DPR 171/1991.

2. Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. Le misure per favorire pari opportunitą nel lavoro e nello sviluppo professionale, sono oggetto di contrattazione decentrata, nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Le modalitą di attuazione delle predette misure sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del d.Lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure individuate dagli artt. 29 e 30 del presente contratto.