Art. 33 - Consultazione
1. Gli Enti, con le modalità previste dall'art. 25, comma 3, lett.c), procedono alla consultazione:
a) delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 28:
nel caso di determinazione e rideterminazione delle dotazioni organiche, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995 n. 549;
nel caso previsto dall'art.59, comma 8, del d.Lgs. n.29 del 1993;
negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente contratto;
b) del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del d.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.