Art.39 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del D.P.R. 171/91, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438/92, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Profili / livelli

Collaboratore TER IV 

193.000
Funz. Amministrativo IV 193.000

Collaboratore TER V 

162.000

Funz. Amministrativo V

162.000

Collaboratore amm.vo V

162.000

Collaboratore TER VI 

144.000

Operatore tecnico VI

144.000

Collaboratore amm.vo VI

144.000

Operatore tecnico VII 

126.000

Operatore amm.vo VII 

126.000

Collaboratore amm.vo VII

126.000

Ausiliario tecnico VIII 

116.000

Operatore tecnico VIII 

116.000

Operatore amm.vo VIII 

116.000

Ausiliario tecnico IX 

110.000

Ausiliario amm.vo IX 

110.000

Operatore IX 

110.000

Ausiliario tecnico X 

104.000

Ausiliario amm.vo X 

104.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:

Profili / livelli

Collaboratore TER IV 

123.000

Funz. Amministrativo IV

123.000

Collaboratore TER V 

112.000

Funz. Amministrativo V

112.000

Collaboratore amm.vo V

112.000

Collaboratore TER VI 

103.000

Operatore tecnico VI

103.000

Collaboratore amm.vo VI

103.000

Operatore tecnico VII 

95.000

Operatore amm.vo VII 

95.000

Collaboratore amm.vo VII

95.000

Ausiliario tecnico VIII 

89.000

Operatore tecnico VIII 

89.000

Operatore amm.vo VIII 

89.000

Ausiliario tecnico IX 

85.000

Ausiliario amm.vo IX 

85.000

Operatore amm.vo IX 

85.000

Ausiliario tecnico X 

80.000

Ausiliario amm.vo X 

80.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.