Art. 40 - Personale con qualifica di ispettore generale e direttore di divisione artt. 60 e 61 del DPR 30 giugno 1972, n. 748

e succ. modif. ed ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

1. Gli stipendi iniziali lordi per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione, artt. 60 e 61 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e succ. modif. ed ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Direttore di divisione (iniziale) 200.000
Direttore di divisione (dopo due anni) 215.000
Ispettore generale (iniziale) 215.000
Ispettore generale (dopo due anni) 230.000

2. Gli aumenti mensili di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili lordi:

Direttore di divisione (iniziale)

150.000

Direttore di divisione (dopo due anni)

161.000

Ispettore generale (iniziale)

161.000

Ispettore generale (dopo due anni)

173.000

4. Gli incrementi di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento di quelli di cui al comma 1 e assorbono l'indennitą di vacanza contrattuale. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato.

5. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti alla data di entrata in vigore del presente contratto. A tale data il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianitą. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con la Legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali.

6. I trattamenti economici accessori, nonchč le indennitą di cui all'art. 15, comma 2, Legge 9 marzo 1989, n. 88, continuano ad essere corrisposti secondo la disciplina generale, i criteri e le modalitą vigenti alla data di entrata in vigore del presente contratto in misura corrispondente al trattamento economico fondamentale in godimento, nei confronti di tutto il personale di cui al primo comma. Gli Enti provvederanno ad apprezzare adeguatamente l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 29 del 1993 attraverso la gestione mirata del Fondo per la produttivitą collettiva.