Art. 42 - Indennità di valorizzazione professionale
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituita una indennità di valorizzazione professionale per il personale appartenente al IV livello del profilo C Ter.
2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è pari a L. 200.000 mensili lorde per 12 mensilità e non ha effetti sulla tredicesima mensilità.
3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1 avviene mediante selezione del personale interessato, avente esperienza professionale almeno quinquennale nel livello più alto del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli ed esperienza professionale, di servizio e dei requisiti culturali, nei limiti del 2% della dotazione organica di profilo con un minimo di una unità per Ente.