Art. 43 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio

1. Per il finanziamento della parte variabile della retribuzione ogni amministrazione provvede mediante le risorse, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, destinate nell'anno 1995 al finanziamento del fondo di cui all'art. 15 del D.P.R. 171/91, commi 2, lettera a), b), c), integrate:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:

  1. Fondo per il compenso del lavoro straordinario: il fondo č costituito nel suo ammontare dalla somma stanziata nell'anno 1995 a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, ridotta del 10%. Il limite massimo individuale č pari a 200 ore annue. Detto fondo č destinato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di organico.

  2. Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilitą: il fondo č costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 al pagamento delle indennitą di cui all'art. 16, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 171/91, nonchč dalle risorse derivanti dalla riduzione del 10 % della precedente lettera a). Detto fondo č destinato a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, in particolare al potenziamento della funzionalitą degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche nonchč all'attribuzione di indennitą per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilitą anche di natura professionale, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonchč alla reperibilitą collegata alla particolare natura dei servizi

  3. Fondo per l'indennitą di Ente: il fondo č costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 1995 per il pagamento dell'indennitą di incentivazione e funzionalitą prevista dall'art.29 del D.P.R. n. 568//87. Detta somma č incrementata dalle risorse di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) del D.P.R. 171/91, per la parte erogata alla generalitą dei dipendenti.

  4. Fondo per l'indennitą di posizioneŻ:Il fondo č costituito nel suo ammontare da una quota necessaria a finanziare l'art. 46;

  5. Fondo per la produttivitą collettiva e individuale: il fondo č costituito nel suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1, detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

3. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificitą dei singoli ordinamenti, gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle a), b), e d), del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) ed e) č oggetto di contrattazione decentrata.