Art. 45 - Produttività collettiva e individuale
1. Le risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), sono destinate dall'1 gennaio 1996 a finanziare la produttività collettiva e individuale.
2. I compensi per la produttività collettiva e individuale sono erogati dall'Ente contestualmente per tutti i dipendenti, in base ai seguenti parametri:
2 al 20% del personale, fino ad un importo massimo pari al 1,5 volte dell'indennità di Ente di cui all'art. 43, comma 2;
1 a non meno del 30% del personale;
al restante personale è attribuito un parametro intermedio da stabilirsi in contrattazione decentrata.
3. I compensi di cui al comma 2, lettera a) verranno erogati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
precisione e qualità delle prestazioni svolte;
capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;
orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i diversi uffici;
capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4. I criteri generali per la determinazione della percentuale di personale di cui al comma 2, lettera b) e per l'individuazione del parametro di cui alla lettera c) dello stesso comma, sono oggetto di contrattazione decentrata con riferimento agli obiettivi di efficienza e di efficacia dell'Ente.