Art. 46 - Indennità di posizione

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituita per il personale appartenente ai livelli IV e V del profilo di funzionario amministrativo, un'indennità di posizione dell'importo annuo lordo di L. 2 milioni.

2. Gli Enti determinano le posizioni organizzative di particolare complessità cui correlare, per un contingente massimo del 5% dei posti in organico del profilo di cui al comma 1, con un minimo di una posizione per Ente e nei limiti delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera d), le indennità di cui al comma 1.

3. L' indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative ed alle posizioni specialistiche individuate ai sensi dei commi 1 e 2.