Art. 47 - Lavoro in turni

1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per la necessità di servizio di particolari unità organizzative dell'amministrazione, nonchè per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni ed anche in giorni festivi si può ricorrere a prestazioni programmate di lavoro in turni mediante l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera b) del presente contratto.

2. L'organizzazione del lavoro in turni verrà effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali:

3. I turni notturni sono compresi fra le ore 22 e le ore 6 e non possono superare il limite di n. 10 mensili per dipendente.

4. Al personale impegnato in lavoro in turni presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di lavoro continua ad essere corrisposta, con le medesime modalità, l'indennità chilometrica di cui all'art. 21, comma 5, del DPR 171/91.

5. Al personale impegnato in attività istituzionali di sopralluogo, di presidio, di controllo o di ispezione presso sedi di lavoro diverse da quelle di appartenenza, ancorchè dislocate nella cinta urbana o comunque non oltre i 30 Km di distanza, continua ad essere corrisposta, con le medesime modalità, l'indennità chilometrica di cui all'art. 21, comma 5, del DPR 171/91.

6. Per quanto non contemplato si applicano i principi della Direttiva C.E. n. 93/104 del 23.11.1993.