Art. 50 - Revisione dell'ordinamento

1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti dell'ARAN che ne assicura la presidenza ed il coordinamento, da tre rappresentanti degli Enti indicati dalla Conferenza Permanente dei presidenti degli Enti, e da un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Nazionale di Lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di quanto indicato nelle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione di lavoro negli Enti e di formulare proposte per la revisione dell'ordinamento. La Commissione procederà in particolare all'approfondimento delle seguenti materie:

  1. verifica dei requisiti richiesti per le progressioni di livello all'interno dello stesso profilo, valorizzando a tal fine i sistemi di valutazione, nell'ottica del superamento dei contingenti di livello;

  2. dati relativi all'impiego reale del personale, con particolare riferimento alle situazioni di scostamento fra compiti effettivamente svolti ed inquadramenti in atto, nonchè alle modalità con cui dette situazioni si manifestano;

  3. individuazione delle ipotesi nelle quali, eccezionalmente, ammettere cambiamenti di profilo, a parità di livello, sulla base di una specifica richiesta, del dipendente assicurando l' accertamento da parte dell'Ente del possesso del titolo di studio richiesto per il profilo, e/o dell'avvenuto svolgimento in maniera continuativa di mansioni di profilo diverso a quello di appartenenza per un periodo non inferiore a tre anni;

  4. verifica della congruità dell'attuale ordinamento del personale, con riferimento al numero dei livelli e dei profili esistenti, alle declaratorie dei profili, nonchè della congruità della distribuzione delle dotazioni organiche tra i diversi profili;

  5. verifica della collocazione professionale del personale comunque utilizzato dagli Enti, anche in forme alternative al rapporto di lavoro subordinato; la Commissione svolgerà altresì attività istruttoria nella definizione di tabelle di equiparazione per gli Enti i quali, in relazione alla loro provenienza, presentano un diverso ordinamento del personale.

2. La Commissione viene insediata entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto e concluderà la propria attività non oltre il mese di gennaio 1997. Successivamente, le parti valuteranno, tenendo conto delle proposte della Commissione, la possibilità di concordare innovazioni di carattere generale sui sistemi di inquadramento professionale dei lavoratori. Le parti si impegnano a concludere questa valutazione entro il 30 giugno 1997, convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza entro il 30 settembre 1997.