Art. 28 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 26, 27 e 33 del presente contratto, ha luogo:

a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;

b) per dimissioni volontarie del dipendente;

c) per decesso del dipendente.

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