Art. 39 - Aumenti degli stipendi

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 15, comma 1, del DPR 3 agosto 1990, n. 319, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Qualifica I L. 94.000
Qualifica II L. 96.000
Qualifica III L. 101.000
Qualifica IV  L. 109.000
Qualifica V L. 114.000
Qualifica VI L. 126.000
Qualifica VII L. 144.000
Qualifica VIII L. 161.000
Qualifica IX L. 192.000
Qualifica I R.S L. 192.000
Qualifica II R.S L. 219.000

 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995. Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi stipendi tabellari annui sono rideterminati negli importi indicati nella tabella allegato A.

3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili lordi:

Qualifica I L. 66.000
Qualifica II L. 69.000
Qualifica III L. 73.000
Qualifica IV L. 78.000
Qualifica V L. 82.000
Qualifica VI L. 86.000
Qualifica VII L. 94.000
Qualifica VIII L. 102.000
Qualifica IX L. 118.000
Qualifica I R.S L. 118.000
Qualifica II R.S L. 134.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.

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