Art.41 - Indennità di Ateneo

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, è corrisposta annualmente nel mese di luglio un'indennità di Ateneo nei seguenti importi annui lordi:

Livelli  
I L. 620.000
II L. 724.000
III L. 827.000
IV L. 933.000
V L.1.033.000
VI  L.1.309.000
VII L.1.653.000
VIII L.2.067.000

2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, è corrisposta un'indennità di Ateneo nei seguenti importi annui lordi:

Livelli  
IX L.2.200.000
I R.S. L.4.134.000
II R.S. L.5.512.000

3. L'indennità di cui al comma 1 assorbe l'indennità di cui all'art. 23, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 e l'indennità di cui al comma 2 assorbe l'indennità di cui all'art. 20, comma 5, del medesimo decreto e continua ad essere erogata con le modalità in corso.

4. Per il personale degli Osservatori e dell'ISEF, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è denominata indennità di istituto.

articolo precedente                                                                                                                             articolo successivo