Art. 57 - Norme transitorie e finali
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari commesse prima della data di stipulazione del presente contratto per le quali il procedimento disciplinare non sia stato avviato o comunque non sia stato definito si applicano le sanzioni previste dall'art. 32, qualora pił favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 42 non siano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo per le medesime finalitą.
4. Fino alla stipulazione dei contratti decentrati relativi alla materia di cui all'art. 5, comma 3, lettera d), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 567/87.