L'A.RA .N. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto intendono sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare, nell'ambito di una libera contrattazione, un comune orientamento per la soluzione dei problemi che riguardano, in generale, la tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo le parti si danno atto che esse hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione.
Le parti riconoscono dunque che nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integralità, da un lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di azione delle OO. SS. dei lavoratori.
Le parti convengono sulla opportunità che ai dipendenti di consorzi costituiti tra gli Atenei ed altri soggetti pubblici o privati venga riservata parità di trattamenti economici e normativi rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti si danno atto della mancata realizzazione delle iniziative, previste dai precedenti accordi sindacali di comparto, finalizzate alla revisione dell'ordinamento professionale ; ravvisano in ciò una delle cause del fenomeno del mansionismo largamente diffuso negli Atenei ; ascrivono anche a tale vicenda, oltre che alla crescente complessità dei compiti assunti dagli Atenei pur in carenza di personale, e alla disomogenea applicazione degli istituti contrattuali definiti a livello nazionale o locale, l'origine di pratiche di affidamento di mansioni superiori, tuttora diffuse e attualmente non più giustificate, alla luce della autonomia attribuita agli Atenei nella determinazione dei propri organici e nella gestione degli accessi ; individuano nella possibilità di attribuire indennità perequative lo strumento per attenuare provvisoriamente, e limitatamente al piano economico, le più vistose sperequazioni ; individuano altresì, oltre che nella corretta applicazione della normativa vigente, nella revisione dell'ordinamento secondo un modello flessibile che consenta adeguati riconoscimenti economici e percorsi di carriera interna legati alla maturazione professionale, le cui implicazioni andranno negoziate anche in sede decentrata, lo strumento per creare stabilmente le condizioni per una corretta gestione delle risorse umane ; convengono sulla necessità che l'eventuale accordo sul nuovo ordinamento, ispirato ai principi suindicati, avvenga sulla base del coinvolgimento degli Atenei e delle organizzazioni sindacali.
Le parti si danno atto che l'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro va integrato come previsto dal testo concordato in data 16 aprile 1996, in via di perfezionamento.