CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE ENEA
dell’ "Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali"
(2^ AREA)
Parte economica biennio 1996-1997
Roma, 4 agosto 1997
I N D I C E
Durata e decorrenza del contratto |
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Incrementi della retribuzione minima di livello |
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Determinazione dell'entità massima delle disponibilità per lo sviluppo di inquadramento e per l'attribuzione dei superminimi |
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Determinazione dell'entità massima delle disponibilità per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità e dell'indennità di operazione di impianti nucleari |
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Effetti delle nuove retribuzioni |
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Risorse aggiuntive |
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SEZIONE SPECIFICA PER I DIRIGENTI | |
Elemento differenziato di funzione dei dirigenti |
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Incremento massimo della retribuzione fondamentale mensile dei dirigenti |
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Incrementi della retribuzione minima di livello |
ART. 1 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.
2. Per quanto non modificato dal presente contratto continuano ad applicarsi le clausole del C.C.L. relativo al 1° biennio 1994 - 1995.
ART. 2 - INCREMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA DI LIVELLO
La retribuzione minima di livello come stabilita dall’allegato B al C.C.L. relativo al biennio 1994-1995, è incrementata degli importi mensili lordi riportati nell’allegata tabella A).
ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ MASSIMA DELLE DISPONIBILITA’ PER LO SVILUPPO DI INQUADRAMENTO E PER L’ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI
1. L’entità complessiva delle disponibilità per i passaggi di livello e per l’attribuzione dei superminimi, relativamente al personale inquadrato nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2 è determinata nella misura dello 0,82% del monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto.
2. I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive annuali di cui all’art. 10 del C.C.L. 1994 - 1995 avranno decorrenza 1° gennaio 1997 e 31 dicembre 1997.
L’attribuzione dei superminimi non potrà avere decorrenza anteriore al 1° novembre 1996.
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ MASSIMA DELLE DISPONIBILITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ E DELL’INDENNITA’ DI OPERAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI
1. L’entità complessiva delle disponibilità per l’attribuzione dell’indennità di operazione di impianti nucleari e dell’indennità di responsabilità e di cui agli artt. 44 e 45 del C.C.L. 1994-1997, è determinata nella misura dello 0,9% del monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto.
2. La corresponsione dell’indennità di responsabilità avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1997.
La corresponsione dell’indennità di operazione di impianti nucleari avrà decorrenza non anteriore al 1° luglio 1997.
ART. 5 - EFFETTI DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
I benefici economici risultanti dall’applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente a titolo di conguaglio, alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli anche al personale comunque cessato dal servizio o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Per detto personale agli effetti dell'indennità o trattamento di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
1. L’Ente potrà destinare un importo non superiore all’1% del monte salari al 31.12.1995 alla produttività con oneri a carico del bilancio dell’Ente.
L’utilizzazione di tale importo è subordinato ad una verifica relativa all’attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dal D.lgs. n. 29/1993 concernenti l’introduzione di strumenti di programmazione e controllo dell’attività e di verifica dei risultati.
Potranno essere utilizzate risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell’andamento gestionale, correlati all’aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali dell’Ente.
SEZIONE SPECIFICA PER I DIRIGENTI
ART. 7 - ELEMENTO DIFFERENZIATO DI FUNZIONE DEI DIRIGENTI
Le risorse da destinare al finanziamento dell’elemento Differenziato di Funzione dei Dirigenti vengono incrementate dal 1°.11.1996 di una somma pari all’ 1,87% del monte salari calcolato con riferimento al 31.12.1995 e di un ulteriore 2,55% del monte salari sopracitato dal 1°.07.1997.
ART. 8 - INCREMENTO MASSIMO DELLA RETRIBUZIONE FONDAMENTALE MENSILE DEi DIRIGENTI
In relazione ai rinnovi contrattuali per i bienni 1994-95 e 1996-97 gli incrementi retributivi derivanti dai vari istituti relativi a detti rinnovi non potranno comportare, per il singolo dirigente, per quanto riguarda la retribuzione fondamentale, un aumento complessivo superiore al doppio dell’incremento medio previsto per i dirigenti nel quadriennio.
La limitazione degli incrementi retributivi entro il tetto sopracitato si otterrà applicando una corrispondente riduzione dell’importo del superminimo in godimento.
AREA DIRIGENZIALE E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI
Incrementi della retribuzione minima di livello
(importi mensili lordi)
Livello |
1° gennaio 1996 |
1° novembre 1996 |
1° luglio 1997 |
Totali |
9.0 |
103.000 |
98.000 |
77.000 |
278.000 |
9.1 |
130.000 |
124.000 |
97.000 |
351.000 |
9.2 |
179.000 |
171.000 |
134.000 |
484.000 |
Dirigenti |
275.000 |
115.000 |
- |
390.000 |