CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE ENEA
dell’ "Area Tecnico-amministrativa"
(1^ AREA)
Parte economica biennio 1996-1997
Roma, 4 agosto 1997
I N D I C E
Durata e decorrenza del contratto |
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Incrementi della retribuzione minima di livello |
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Determinazione dell'entità massima delle disponibilità per lo sviluppo di inquadramento e per l'attribuzione dei superminimi |
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Determinazione dell'entità massima delle disponibilità per l'attribuzione dell'indennità di operazione di impianti nucleari |
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Effetti delle nuove retribuzioni |
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Risorse aggiuntive |
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Incrementi della retribuzione minima di livello |
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Dichiarazione congiunta |
ART. 1 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.
2. Per quanto non modificato dal presente contratto continuano ad applicarsi le clausole del C.C.L. relativo al 1° biennio 1994-1995.
ART.2 - INCREMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA DI LIVELLO
La retribuzione minima di livello, come stabilito dall'all. B al C.C.L. relativo al biennio 1994-1995, è incrementata degli importi mensili lordi riportati nell'allegata tabella A).
ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER LO SVILUPPO DI INQUADRAMENTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI
1. L'entità complessiva delle disponibilità per i passaggi di livello e per l'attribuzione dei superminimi è determinata nella misura dello 1,28% del monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente Contratto.
2. I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive annuali di cui all'art. 11 del C.C.L. 1994-1995 avranno decorrenza 1° gennaio 1997 e 31 dicembre 1997.
L'attribuzione dei superminimi non potrà avere decorrenza anteriore al 1° novembre 1996.
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI OPERAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI
1. L'entità complessiva delle disponibilità per l'attribuzione dell'indennità di operazione di impianti nucleari di cui all'art. 45 del C.C.L. 1994-1997 è determinata nella misura dello 0.24% del monte salari al 31.12.1995. Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1996-1997, come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente contratto.
2. La corresponsione di tale indennità avrà decorrenza non anteriore al 1° luglio 1997.
ART. 5 - EFFETTI DELLE NUOVE RETRIBUZIONI
I benefici economici risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente a titolo di conguaglio, alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli anche al personale comunque cessato dal servizio o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Per detto personale agli effetti dell'indennità o trattamento di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
L'Ente potrà destinare un importo non superiore all'1% del monte salari al 31.12.1995 alla produttività con oneri a carico del bilancio dell'Ente.
L'utilizzazione di tale importo è subordinato ad una verifica relativa all'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo. n. 29/93 concernenti l'introduzione di strumenti di programmazione e controllo dell'attività e di verifica dei risultati.
Potranno essere utilizzate risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti quantitativi e qualitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità dell'Ente.
AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA
INCREMENTI DELLE RETRIBUZIONI MINIME DI LIVELLO
(importi mensili lordi)
Livello/gradino |
1° gennaio 1996 |
1° novembre 1996 |
1° luglio 1997 |
TOTALI |
8.1 |
104.000 |
108.000 |
65.000 |
277.000 |
8.0 |
95.000 |
99.000 |
59.000 |
253.000 |
7 |
87.000 |
91.000 |
55.000 |
233.000 |
6 |
70.000 |
73.000 |
43.000 |
186.000 |
5 |
68.000 |
70.000 |
42.000 |
180.000 |
4 |
66.000 |
69.000 |
42.000 |
177.000 |
3 |
63.000 |
66.000 |
39.000 |
168.000 |
2 |
60.000 |
62.000 |
37.000 |
159.000 |
1 |
52.000 |
54.000 |
32.000 |
138.000 |
Le parti si danno reciprocamente atto che nell'ambito di entrambe le operazioni di dinamica di cui all'art. 3 del presente contratto relative al presente biennio contrattuale si terrà conto prioritariamente delle situazioni di lunga permanenza nel livello di inquadramento nonostante l'intervenuta crescita di esperienza e qualificazione.