Art. 2 - Aumenti della retribuzione base

1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.

Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:

a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;

b) assegno ad personam non riassorbibile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della 13^ mensilità, determinato sommando:

la differenza tra l’importo dello stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall’ articolo 6 del D.L. n. 123 del 1990, convertito nella L. n. 29 del 1991, comprensivo degli aumenti contrattuali relativo al CCNL (I° biennio), e lo stipendio tabellare di cui al comma 1, nonché l’incremento retributivo dal 1° gennaio 1996 pari a L. 43.000 mensili;

la differenza tra l’ importo dell’ indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.

3. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante all’ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.

4. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità. Agli ex dirigenti superiori compete da detta data un ulteriore incremento dell’assegno ad personam pari a L. 252.000 mensili.