Art. 2 - Aumenti della retribuzione base
1. A decorrere dall’1.1.1996 ai fini degli aumenti previsti dai commi successivi, le classi e gli aumenti biennnali sono trasformati in fasce stipendiali utilizzando la tabella C.
2. Gli stipendi lordi dei ricercatori e tecnologi (I, II e III livello) previo conglobamento dell’E.D.R., sono incrementati alle scadenze del 1° gennaio 1996 e 1° novembre 1996 e 1° luglio 1997, delle misure mensili lorde individuate, per ciascun livello e fascia stipendiale, dall’allegata tabella A.
3. Gli incrementi di cui al comma 2 sono corrisposti con riferimento ai livelli e fasce stipendiali attribuiti alle varie decorrenze ; nel caso in cui la variazione di livello o fascia stipendiale determini la variazione degli incrementi contrattuali, questi ultimi vengono corrisposti calcolando i rispettivi ratei di incremento.
4. Gli aumenti di cui al comma 3 non hanno alcun effetto sulle classi e gli scatti maturati nel periodo precedente l’entrata in vigore del presente contratto.