Art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dall’art. 2 sono utili ai fini della 13ª mensilità, dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto.
2. Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti del trattamento di fine rapporto o dell’ indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore.
3. La retribuzione accessoria è utile ai fini dei trattamenti di previdenza, di quiescenza e fine rapporto secondo le norme vigenti.
4. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrà calcolata a decorrere dal 1.1.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.