Art. 4 - Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria

1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 è istituito in ciascun Ente di cui all’art. 1 comma 1, per il personale della qualifica unica dirigenziale, un fondo per la retribuzione accessoria; il relativo finanziamento avverrà mediante l’utilizzo:

a) delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto dell’anzianità, quantificate secondo le modalità indicate dall’art. 28 del CCNL 5 marzo 1998;

b) dall’ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione corrisposte al personale dirigente nell’anno 1996, ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.P.R. 171/91.

c) dall’ammontare delle risorse connesse all’espletamento di particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni ;

d) di una somma corrispondente all’ 8,1% dell’importo di cui alla lettera b).

e) di un importo pari all’ 1,1 % del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell’anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni ;

f) dalle risorse di cui all’art. 5.

2. Una quota non inferiore al 10 % del fondo di cui al comma 1 è destinata alla retribuzione di risultato.

3. Qualora all’entrata in vigore del presente CCNL il numero dei dirigenti in servizio risulti superiore a quello dei dirigenti in servizio nel 1996, gli Enti incrementano il fondo di cui al comma 1 in misura proporzionale all’incremento del numero dei dirigenti stessi.