Art. 4 - Attribuzione del nuovo trattamento economico

1. Ai ricercatori e tecnologi è attribuito, a decorrere dal 1/1/97, il trattamento economico previsto dall’allegata tabella B.

2. Per i ricercatori e tecnologi in servizio al 31/12/96 l’inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà, a decorrere dall’1.1.1997, sulla base delle classi e scatti riconosciuti al 31/12/96, secondo quanto indicato nella Tabella C. La differenza tra l’anzianità riconosciuta, in base alle classi o aumenti biennali, al 31/12/96, nonché quella maturata nella classe o aumenti biennali in godimento alla stessa data, e l’anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B, è utile al fine dell’acquisizione della posizione retributiva successiva.

3. Gli eventuali aumenti pagati secondo le progressioni economiche del D.P.R. 171/91 successivamente al 31/12/96, al netto dei ratei di cui all’art. 3, saranno riassorbiti con gli aumenti stipendiali successivi previsti dal presente CCNL ovvero, se questi ultimi risultassero inferiori, la differenza sarà riassorbita dall’incremento derivante dal passaggio alle posizioni stipendiali successive.

4. La differenza tra la retribuzione in godimento al 31/12/96 (comprensiva degli aumenti stipendiali previsti sino a tale data dal presente CCNL) e la posizione retributiva acquisita ai sensi del comma 2 costituisce assegno ad personam (comprendente anche i ratei), che sarà riassorbito con il passaggio alla posizione retributiva superiore.

5. In corrispondenza dell’acquisizione di esperienza scientifico-professionale, conseguente al regolare svolgimento nel tempo dell’attività prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste dalla Tabella B.

6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella B, sulla base dell’accertamento positivo, da parte dell’Ente, dell’attività svolta in tutto l’arco del periodo considerato. L’accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell’attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.

7. Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le cadenze delle verifiche di cui al comma 5 e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate.

8. Le verifiche di cui al comma 5 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto l’accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori e tecnologi che nell’anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale.

9. In caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell’anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sarà ripetuta nell’anno successivo.

11. Per l’anno 1997 la verifica di cui al comma 6 dovrà essere effettuata entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL e avrà per oggetto il periodo che decorre dal 1/1/97 alla data di maturazione dell’anzianità necessaria per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. Nel caso in cui gli Enti non provvedano nei termini previsti, i ricercatori e tecnologi acquisiranno la posizione stipendiale successiva con decorrenza da primo giorno del mese di compimento dell’anzianità prevista per il passaggio alla medesima posizione.

12. In caso di passaggio dal terzo al secondo o al primo livello d’inquadramento viene riconosciuta l’anzianità effettiva di servizio nel terzo livello ridotta di un terzo.

13. Come già previsto dall’art. 22, comma 2, DPR 568/87, e confermato dall’art. 18, comma 10, DPR 171/91, in caso di passaggio dal secondo al primo livello d’inquadramento viene riconosciuta l’anzianità effettiva di servizio maturata nel livello di provenienza ridotta di un terzo aggiungendo quella già ridotta nel passaggio dal terzo al secondo livello.

14. La differenza tra l’anzianità riconosciuta ai sensi dei commi 12 e 13, e l’anzianità immediatamente inferiore della fascia stipendiale di inquadramento prevista dalla tabella B è utile al fine dell’acquisizione della posizione retributiva successiva.

15. Nei casi previsti dai commi 12 e 13 viene conservato l’assegno ad personam che verrà riassorbito nel passaggio di fascia stipendiale successivo, nel nuovo livello.

16. In caso di passaggio al primo, secondo o terzo livello di inquadramento da parte di personale dei livelli dal quarto al decimo del medesimo comparto si applica l’articolo 58 del CCNL 5 marzo 1998.