Art. 5 - Ratei

1 Al personale in servizio al 31/12/96 è attribuito un incremento corrispondente al rateo degli aumenti retributivi previsti dall’art. 17, commi 6, 7 e 8 e dall’art. 18, comma 5 del D.P.R. 171/91.

2. Il rateo di cui al comma 1 è determinato dal rapporto tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1996, ragguagliata a mese intero, e quella complessivamente richiesta per il conseguimento degli aumenti previsti dal D.P.R. 171/91.

3. Il pagamento dei ratei avverrà comunque alla maturazione completa dei periodi previsti dal D.P.R. 171/91 dei rispettivi aumenti retributivi.

4. I ratei previsti dal presente articolo saranno erogati sotto forma di assegno ad personam.