Art. 6 - Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni

1. In applicazione dell’art. 30 del CCNL 5 marzo 1998 ciascun Ente determina, la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione. I valori minimi e massimi annui lordi, per tredici mensilità, attribuibili alle singole posizioni, nell’ambito delle disponibilità destinate alla retribuzione di posizione, è il seguente:

a) per le posizioni dirigenziali di cui all’art. 30, comma 1, lettera a):

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 annui lordi negli Enti di cui all’art. 17, comma 14, lettera c) del DPR 171/91;

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 45.000.000 annui lordi per gli altri Enti;

b) per le posizioni di cui all’art. 30, comma 1, lettera b):

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 45.000.000 annui lordi negli Enti di cui all’art. 17, comma 14, lettera c) del DPR 171/91;

da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 29.000.000 annui lordi per gli altri Enti;

2. La classificazione delle Istituzioni ed Enti di ricerca di cui all’art. 14 del DPR 171/91 viene modificata ricomprendendo gli Enti di cui alla lettera a) nell’ambito degli Enti di cui alla lettera b).

3. Al dirigente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL viene comunque garantito l’importo della indennità di funzione in godimento.