Art. 6 - Trattamento accessorio

1. Il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi è così composto:

a) indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo;

b) indennità di direzione e di responsabilità professionale;

c) indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.