Art. 6 - Trattamento accessorio
1. Il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi è così composto:
a) indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo;
b) indennità di direzione e di responsabilità professionale;
c) indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.