Art. 7 - Risorse aggiuntive
1. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal d. lgs. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell’attività e di verifica dei risultati incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell’ 1% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all’anno 1995. L’incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell’andamento gestionale, correlati all’aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli Enti.
2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle indennità di cui agli articoli 8 e 9.