Art. 8 - Indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 ai ricercatori e tecnologi spetta una indennità, corrisposta per tredici mensilità, per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo finanziata:
a) con lo 0,5% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all’anno 1995, secondo quanto stabilito all’art. 4 ;
b) con lo 0,55% del medesimo monte salari relativo all’anno 1995.
2. I criteri per l’attribuzione dell’indennità di cui al comma 1 sono stabiliti in contrattazione decentrata.