Art. 9 - Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è istituita in ciascun Ente una indennità di direzione di strutture a livello nazionale finanziata dallo 0,5% del monte salari relativo ai ricercatori e tecnologi dell’anno 1995, secondo quanto stabilito all’art. 6.
2. Detta indennità è attribuita dagli Enti ai ricercatori e di tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. La misura dell’indennità non può essere superiore a L. 40.000.000 annui lordi.
4. L’indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità di cui al comma 2, e comunque può cumularsi con altre indennità previste dal presente contratto o con altre previste da altre disposizioni normative o contrattuali in vigore.