Art. 5 - Finanziamento del trattamento accessorio
1. Le risorse di cui all’art. 43, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1.1.1997 di un importo pari allo 0.63% del monte salari riferito all’anno 1995 e relativo al personale destinatario del presente contratto e dal 31.12.97, a valere dal 1° gennaio 1998, di un ulteriore importo pari allo 0,78% del medesimo monte salari.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell’art. 43 comma 2. In ogni caso gli incrementi della voce "compensi per il lavoro straordinario" di cui all’art. 43, comma 2 lettera a), non possono comportare aumenti del tetto complessivo di ore di lavoro straordinario effettuate nell’anno 1996.
3. Qualora gli Enti diano applicazione a quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, la ripartizione di cui al comma 2 sarà disposta con l’esclusione della voce "produttività collettiva ed individuale", di cui all’art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.