Art. 7 - Indennità di Ente

1. Le misure delle indennità di Ente di cui al comma 2 dell’art. 44 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dall’ 1 gennaio 1997, dei seguenti importi lordi:

Profilo

Importo

Profilo

Importo

Direttore di divisione 322.000 Ispettore generale 322.000

 

Profilo/livello

Importo Profilo/livello Importo
IV

276.000

VIII 169.000
V 248.000 IX 147.000
VI 212.000 X 129.000
VII 184.000    

2. Le somme di cui al comma 3 dell’art. 44 del CCNL non sono riassorbite dagli incrementi di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 44 del CCNL continua ad applicarsi nel presente biennio.