ART. 7 - CONCERTAZIONE

1. E' comunque attivata la concertazione sui criteri generali relativamente alle seguenti materie:

a) sistemi di valutazione dell'attivitā dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilitā ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilitā, correttezza, buona fede e trasparenza.

3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa č redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertā di iniziativa e decisione.

articolo precedente                                                                                                        articolo successivo