DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 1

La DIRSTAT auspica che nei confronti dei dirigenti generali di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, a decorrere dall'1 gennaio 1996 trovi piena applicazione l'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 20 febbraio 2001 per il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente alla macroarea 1.a come individuata dall'articolo 2, punto n. 1, del contratto collettivo nazionale-quadro sottoscritto il 24 novembre 1998 per la definizione delle aree autonome della dirigenza.
La DIRSTAT auspica inoltre che venga affrontato il ben noto e non più differibile problema delle "pensioni d'annata", anche prevedendo meccanismi che comunque estendano al personale già collocato a riposo una rilevante quota dei benefici contrattuali almeno di natura economica, conseguiti dai dirigenti della macroarea 1.a attraverso il presente contratto collettivo nazionale.

 


DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 2

La natura stipendiale - anche ai fini e per gli effetti degli art.15 e 16 della legge 177/1976 e art.13 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503 - della retribuzione di posizione fissa e variabile, di cui all'articolo 37 del CCNL 1994/1997, viene confermata dal presente C.C.N.L sia per il biennio economico 1998-1999 dall'articolo 43 - commi 1, 2 e 3 - e sia 2001 dall'art. 2 - commi 1, 2 e 3 - per il biennio economico 2000/2001.
Pertanto, la presente dichiarazione - relativa all'inclusione della retribuzione di posizione fissa e variabile tra le voci per le quali si applica la maggiorazione del 18% ai fini calcolo del trattamento di quiescenza - si intende apposta, allo scopo di ricercare una formula che attesti in modo chiaro la suddetta natura stipendiale della retribuzione di posizione fissa e variabile ed eviti un'eventuale, ingiustificata, controversa interpretazione, da parte delle varie Amministrazioni.

 


DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 3

"In merito all'ultima parte del comma 7 dell'art.13 appare labile l'affermazione circa il dovere di ciascuna amministrazione di assicurare la pubblicità dei posti disponibili vacanti.
Pertanto, nella considerazione che al primo comma viene affermato il diritto all'incarico, l'ultima parte del richiamato comma 7 dovrebbe essere articolata più precisamente: "i posti disponibili devono essere ricoperti entro 3 mesi dalla loro vacanza, diversamente devono essere messi nella disponibilità della Presidenza del Consiglio. Il ruolo unico assicura la pubblicità dei posti disponibili, costruendo una mappa su base regionale, al fine di organizzare un ordine di preferenza rispetto alle aspirazioni degli eventuali destinatari di cui all'articolo 24, tenendo conto della professionalità nonché delle sedi di provenienza dei dirigenti concorrenti e delle situazioni familiari.
Si ritiene poi che l'istituto del "rifiuto dell'incarico" andrebbe disciplinato o meglio "procedimentalizzato" al fine di individuarne la valenza ed il merito per la sua esatta e precisa formazione. Infatti non può accettarsi una formazione del rifiuto sic et simpliciter che passi attraverso un "no" obbligato a fronte di proposte di sedi, scelte senza alcun criterio, lontanissime e disagiate per un personale che ha costruito la sua vita con famiglia, figli e casa di abitazione, in decenni di permanenza in sedi fisse e stabili.
Questa O.S. si riserva di poter riprendere le questioni sopra richiamate nella apposita sezione che riguarderà il personale dirigente dei ministeri, così come previsto dalle norme di raccordo."

 


DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 4

Si prende atto che la retroattività delle disposizioni normative, applicabili dal 1° gennaio 1998, relativa ai dirigenti posti a disposizione del Ruolo Unico senza peraltro provvedimenti motivati suffragati da valutazioni negative sull'operato dei medesimi, rende difficoltoso se non impossibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1 sul diritto del dirigente ad un incarico.
La DIRSTAT chiede un impegno per dare soluzione alle problematiche derivanti da situazioni di collocazione in disponibilità non risultanti compatibili con le disposizioni del CCNL.

 


DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 5

La DIRSTAT evidenzia che, nonostante le reiterate richieste, l'ARAN non ha ritenuto di dover riconoscere, anche al personale dirigente posto in quiescenza durante la vigenza del passato contratto (1994-1997), l'inclusione della retribuzione di posizione nel calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Tale questione, di rilevanza morale ancor prima che economica, non può essere trascurata dalla DIRSTAT, che opererà con tutti gli strumenti a disposizione, compresi quelli legali, sindacali e politici, per restituire dignità di trattamento all'intera categoria.

 


DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 6

La DIRSTAT conferma, come già evidenziato dalla CONFEDIR in occasione della definizione delle aree dirigenziali, la illegittimità di non ricomprendere nel presente contratto il personale con qualifica di ricercatore e tecnologo operante nelle istituzioni ed enti di ricerca che, a norma del decreto legislativo 29/93 rientra in tipologie professionali di natura dirigenziale.

 


DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT/CONFEDIR N. 7

La CONFEDIR rileva come indispensabile l'immediata realizzazione di un contratto collettivo integrativo relativo, oltre al personale dirigenziale dei cinque settori componenti l'area I, anche al personale sanitario con qualifica dirigenziale, dipendente dal Ministero della Sanità, destinatario del DPCM 13 dicembre 1995.
Il rapporto di lavoro di tale personale, infatti, è attualmente regolato da uno specifico contratto collettivo, integrativo di quello del 9 gennaio 1997 relativo alla separata area dirigenziale del comparto ministeri, che necessita non solo di un aggiornamento ma, probabilmente, di una radicale revisione.