ART.14- ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI
1.Ai dirigenti di cui alla presente sezione, per la prima attribuzione degli incarichi dirigenziali, si applicano le norme contrattuali vigenti in materia, ivi compreso l’art. 22 del Ccnl 9/1/1997, 1° biennio economico, nonché quelle disciplinanti la stessa materia con il CCNL del 5 aprile 2001.
2. Agli ex dirigenti superiori si applicano gli aumenti di cui al secondo comma dell’art.34 del predetto CCNL 9-1-1997, I biennio, fermo restando che a tutti i dirigenti della presente sezione si applicano anche gli aumenti contrattuali derivanti dal CCNL 9-1-1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, e quelli derivanti dal CCNL 5-4-2001, I e II biennio, della dirigenza dell’area 1.