ART.16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

  1. Al personale di cui alla presente sezione è fatto salvo il diritto alle ferie riferito all'art. 14 del D.P.R. 395 del 1995, sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31.12.1999.
  2. In caso di trasferimento d'ufficio e per ragioni di servizio, il personale di cui alla presente sezione continua ad essere destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987 e seguenti modificazioni ed integrazioni.

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