ART. 18 - DISAPPLICAZIONI

1. Ai sensi degli artt. 69, comma 1, e 71 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla data di stipulazione del presente Accordo tutte le norme generali e speciali del Pubblico Impiego, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro per la dirigenza dell’area 1, cessano di produrre effetti. In particolare sono disapplicate le seguenti norme:

- TU 3/1957: art.14 (orario di servizio), art.32 (trasferimenti), art.33 (trattamento economico, assistenza, miglioramento professionale), art.42 (rapporto informativo e giudizio complessivo), art.47 (organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale), art.48 (organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica), art.54 ( ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo), art.78 (sanzioni), art.79 (censura), art.80 (riduzione dello stipendio), art.81 (sospensione dalla qualifica), art.82 (assegno alimentare), art.83 (effetti della sospensione dalla qualifica), art.84 (destituzione), art.85 (destituzione di diritto), art.86 (recidiva), art.87 (riabilitazione).

- DPR 686/1957: art.14 (applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova), art.15 (gerarchia ed anzianità), art.16 (conferimento di funzioni relative a diversa qualifica), art.17 (attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito), art.20 (rapporto informativo).

- DPR 748/1972: art.1 (qualifiche), art.5 (funzioni dei dirigenti superiori), art.8 (attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero registrare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto di specifica interpretazione autentica.

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