Art.12 - Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
1. Per la parte pubblica, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, dai dirigenti espressamente nominati dall'ENEA;
b) in sede di contrattazione integrativa a livello decentrato: dai rappresentanti espressamente nominati dall'ENEA.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta come segue:
a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1;
b) in sede di contrattazione integrativa a livello decentrato: dai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2.