Art. 17 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale ai sensi dell'art. 16, comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.

2. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività dell'ENEA nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);

c) con combinazione delle due modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).

 

art.prec. art.succ.