Art. 25 - Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente la capacitą e le potenzialitą dei lavoratori disabili, l'ENEA, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 9. individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n.68/1999 anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge n.104/1992 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.